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Ordinanza — n. 36995/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36995/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36995/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino rigettava l'istanza nell'interesse di Gueye Alioune Abatalib, volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene allo stesso inflitte per i reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili il 13 maggio 2016, il 29 ottobre 2019, il 30 aprile 2019, il 13 giugno 2019 e ancora il 13 giugno 2019.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36995/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene allo stesso inflitte per i reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili il 13 maggio 2016, il 29 ottobre 2019, il 30 aprile 2019, il 13 giugno 2019 e ancora il 13 giugno 2019.

Parole chiave

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attività criminosa criminalità persistente reati seriali atto sessuale con un detenuto crimine organizzato lavoro del detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino rigettava l'istanza nell'interesse di Gueye Alioune Abatalib, volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE ALIOUNE ABATALIB nato il 06/08/1993 avverso l'ordinanza del 23/09/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino rigettava l'istanza nell'interesse di Gueye Alioune Abatalib, volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene allo stesso inflitte per i reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili il 13 maggio 2016, il 29 ottobre 2019, il 30 aprile 2019, il 13 giugno 2019 e ancora il 13 giugno 2019.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Gueye Alioune Abatalib, tramite il difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che non ci si è attenuti ai criteri di verifica dei presupposti della continuazione, poiché si è omesso di considerare che il ricorrente, extracomunitario senza fissa dimora e privo di attività lavorativa non può che aver basato il proprio "modus vivendi" sul furto e sulla rapina, interrompendo l'esecuzione del disegno criminoso nei periodi di carcerazione.

3. Il giudice dell'esecuzione ha invece fornito appropriate spiegazioni in ordine all'apprezzamento degli elementi che lo hanno condotto ad escludere l'esistenza del medesimo disegno criminoso iniziale con riferimento ai reati separatamente giudicati, ragionevolmente indicando al riguardo specifici indicatori negativi concernenti i fatti (la loro distanza sia spaziale che temporale). Le doglianze mosse risultano prive dei requisiti di ammissibilità, poiché non si confrontano adeguatamente con quanto motivatamente rappresentato e invocano altre ricostruzioni di merito sulla base di assertivi e generici rilievi, che peraltro continuano a rappresentare unicamente condizioni afferenti allo stile di vita e a stabili spinte criminali che sono estranee ai tratti della continuazione.

4. Dalla conseguente dichiarazione d'inammissibilità, discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore e\tto Binenti Luigi