Cassation court dismisses appeal for revocation of suspended sentence due to new crime within five years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a suspended sentence must be revoked if a new crime is committed within five years of the previous sentence becoming final. The appellant argued that the revocation was legally impossible because the benefit could be granted a second time, but the court rejected this claim. The decision relies on established precedent stating that the judge of execution is bound to revoke the benefit regardless of whether the cumulative penalties fit the limits for re-granting.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, 168 cod. pen.; The benefit of conditional suspension of sentence must be revoked by the judge of execution if a new crime is committed within five years of the previous sentence becoming final, irrespective of whether the cumulative penalties allow for a second grant of the benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSAOUI MAROINE nato il 02/01/1996 avverso l'ordinanza del 01/10/2020 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava ai sensi dell'art. 168 primo comma n. 1 cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa ad Issaot); Maroine con sentenza dello stesso Tribunale divenuta irrevocabile il 5 febbraio 2015, avendo il predetto commesso in data 11 settembre 2018 il delitto di furto aggravato per il quale riportava condanna irrevocabile in data 8 maggio 2019.
2. Propone ricorso per cassazione Issaoui Maroine, tramite il difensore, lamentando violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen., nonché vizi della motivazione, sul rilievo che non avrebbe potuto operare la revoca di diritto, potendo la sospensione condizionale essere concessa per la seconda volta.
3. Tale rilievo risulta inammissibile in quanto in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale infatti ha ripetutamente affermato che la condanna a pena non sospesa per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa impone al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio, poiché la valutazione di meritevolezza a tal fine necessaria compete al solo giudice della cognizione (fra le altre, Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Rv. 280682; Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Rv. 263973; Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, Rv. 244398).
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente Il nsigliere estensore R