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Ordinanza — n. 36989/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36989/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36989/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano rigettava l'istanza nell'interesse di Fabio Putzolu volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene allo stesso inflitte per i reati giudicati con tre sentenze divenute irrevocabili rispettivamente il 9 marzo 2017, il 2 ottobre 2018 e il 18 giugno 2018.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36989/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene allo stesso inflitte per i reati giudicati con tre sentenze divenute irrevocabili rispettivamente il 9 marzo 2017, il 2 ottobre 2018 e il 18 giugno 2018.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena chiusura dell'istruzione penale abbandono del procedimento penale criminalità persistente sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano rigettava l'istanza nell'interesse di Fabio Putzolu volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTZOLU FABIO nato a MILANO il 19/11/1986 avverso l'ordinanza del 01/10/2020 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano rigettava l'istanza nell'interesse di Fabio Putzolu volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene allo stesso inflitte per i reati giudicati con tre sentenze divenute irrevocabili rispettivamente il 9 marzo 2017, il 2 ottobre 2018 e il 18 giugno 2018.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Fabio Putzolu, tramite il difensore, svolgendo doglianze esposte in due motivi, con i quali ugualmente denuncia vizi della motivazione, sulla base di rilievi che richiamano indicatori relativi alle modalità dei fatti (tutti di spaccio di droga nel territorio di Milano),Ala stabilità della condotta di spacciatore del ricorrente edile vicende relative ai procedimenti penali che avrebbero condizionato la distanza tra i fatti, 3. Il giudice dell'esecuzione ha invece fornito appropriate spiegazioni in ordine all'apprezzamento degli elementi che lo hanno condotto ad escludere l'esistenza del medesimo disegno criminoso iniziale con riferimento ai reati separatamente giudicati, ragionevolmente indicando al riguardo, quale elemento in sé decisivo, la distanza temporale fra i fatti, a fronte di deduzioni che rappresentavano solamente la stabilità delle spinte e delle attività devianti.

Le doglianze mosse risultano prive dei requisiti di ammissibilità, poiché non si confrontano adeguatamente con quanto motivatamente rappresentato e invocano altre ricostruzioni di merito sulla base di assertivi e generici rilievi, che peraltro continuano a rappresentare unicamente condizioni afferenti allo stile di vita e a stabili spinte criminali che sono estranee ai requisiti della continuazione. Inoltre, risultano manifestamente infondate le ulteriori doglianze che descrivono l'iter dei procedimenti penali e le possibili detenzioni nel frattempo subite, trattandosi semmai di risvolti che fanno ragionevolmente presumere una frattura ideativa rispetto alle precedenti deliberazioni laddove già concepite.

4. Dalla conseguente dichiarazione d'inammissibilità, discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. i

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente Il Consigliere es