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Sentenza — n. 36985/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36985/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36985/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado emessa dal Tribunale di Bologna in data 1 ottobre 2018, con la quale Maurizio Ugtilini era stato condannato alla pena di mesi due di arresto, in quanto ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, d. Igs. n. 159 del 2011, commessa il 12 febbraio 2012.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36985/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 76, d. Igs. n. 159 del 2011, commessa il 12 febbraio 2012.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena infrazione privilegiata contravvenzioni punibilità preclusione per tolleranza

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il primo motivo deduce che è stata esclusa la non punibilità per particolare tenuità del fatto facendo riferimento a precedenti penali che non rappresentavano l'abitualità indicata dall'art. 131-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
In applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UGULINI MAURIZIO nato a CASTELFRANCO EMILIA il 27/08/1975 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado emessa dal Tribunale di Bologna in data 1 ottobre 2018, con la quale Maurizio Ugtilini era stato condannato alla pena di mesi due di arresto, in quanto ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, d. Igs. n. 159 del 2011, commessa il 12 febbraio 2012.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione Maurizio Ugolini, tramite il proprio difensore, lamentando, a mezzo di due motivi, violazioni di legge e vizi della motivazione. Il primo motivo deduce che è stata esclusa la non punibilità per particolare tenuità del fatto facendo riferimento a precedenti penali che non rappresentavano l'abitualità indicata dall'art. 131-bis cod. pen. quale condizione ostativa all'applicazione dell'istituto. Il secondo motivo rileva che sono mancati gli accertamenti richiesti in ordine alla legittimità del provvedimento amministrativo oggetto della ritenuta violazione.

3. Il ricorso non risulta inammissibile con riguardo al primo motivo, poiché, come obiettato dalla difesa, non è stata fornita una congrua motivazione in risposta al motivo di appello che aveva invocato la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Ed infatti, la sentenza non indica la natura dei reati relativi ai precedenti penali cui fa al riguardo riferimento, sì da non risultare la medesima indole rispetto al reato giudicato che può consentire di ravvisare l'abituaRà quale condizione ostativa all'applicazione dell'istituto. Né, per il resto, la motivazione può ritenersi idonea a rappresentare la sussistenza di altri elementi preclusivi, limitandosi essa a qualificare il fatto come grave semplicemente in ragione di asserzioni circa la consapevolezza della violazione di un chiaro provvedimento e quando il relativo divieto era già prossimo al termine.

Circostanze, queste, che in sé non spiegano i reali tratti della gravità del fatto. Preso così atto dell'ammissibilità del ricorso e anzi della sua fondatezza in punto di affermazione della responsabilità e della conseguente statuizione di condanna, deve constatarsi che il reato è estinto per prescrizione, essendo decorso dalla data del fatto (12 febbraio 2015) il termine di anni cinque previsto dagli artt. 157, primo comma, e 161 cod. pen in materia di contravvenzioni. In applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente Il Consigliere