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Ordinanza — n. 36984/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as new procedural grounds lack connection to original inadmissible claims regarding criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36984/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that new procedural complaints regarding service of process did not connect to the original inadmissible grounds. The appellant argued that prior notifications to his office counsel should have triggered a different procedural standard, but the court found these new claims unrelated to the initial failure to exhaust all arguments. Consequently, the court maintained the lower court's conviction for attempted assault and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 393 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: New grounds for cassation must be connected to the original inadmissible claims; unconnected new complaints do not cure the inadmissibility of the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new grounds connection requirement service of process procedural defect office counsel notification rules criminal conviction appeal dismissal porto abusivo di armi risarcimento per atto illecito infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 Legge n. 110 del 1975
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale Romano Tanku era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro settecento di ammenda, • in quanto responsabile del reato di cui all'art. 4, legge n.
Art. 131-bis cod. pen.
Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione Romano Tanku, tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione, in quanto non avrebbe potuto negarsi l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.
Artt. 420-bis e ss. cod. proc. pen.
Sentenza Sez. U, n. 23948 del 2020
art. 131-bis cod. pen
Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione Romano Tanku, tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione, in quanto non avrebbe potuto negarsi l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Sez. U, n. 23948 del 2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANKU ROMARIO nato il 05/04/1995 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale Romano Tanku era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro settecento di ammenda, • in quanto responsabile del reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione Romano Tanku, tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione, in quanto non avrebbe potuto negarsi l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione della solo richiamo del numero e della diversa natura dei precedenti penali. Con motivi nuovi pervenuti in data 11 marzo 2021 è stata eccepita la violazione degli artt. 420-bis e ss. cod. proc. pen., sul rilievo che nel giudizio di primo grado le notificazioni erano intervenute presso lo studio del difensore di ufficio, sicché, secondo quanto affermato dalla Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 23948 del 2020, avrebbe dovuto verificarsi se l'imputato, assente, fosse stato nelle condizioni di conoscere il procedimento.

3. Le doglianze formulate nel ricorso risultano inammissibili, in quanto con evidenza non si confrontano con l'intero contenuto della motivazione, che non si limita a citare i precedenti, ma li pone in relazione alle concrete modalità della condotta giudicata per trarne la conferma che il coltello indicato nell'imputazione fosse stato portato con l'intenzione di recare offesa alla persona, da ciò derivando l'adeguata illustrazione della non particolare tenuità del fatto. L'imprescindibile vincolo che deve esistere fra i motivi del ricorso e quelli nuovi comporta che l'inammissibilità dovuta ai primi non è superata dai secondi. Del resto, tali motivi nuovi sono privi di qualsiasi connessione con quelli originari e, per di più, pongono doglianze manifestamente infondate giacchè riferite a principi affermati dalla sentenza Sez. U, n. 23948de1 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420 nel caso - ben diverso da quello prospettato dagli stessi motivi nuovi - in cui l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore di ufficio.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente Il Consigliere