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Ordinanza — n. 36983/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal continuability due to lack of evidence and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36983/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the applicant's claim that two drug trafficking convictions should be treated as a continuous offense. The applicant argued that possession of a hidden weapon in 2013 stemmed from a 2008 conflict related to his ongoing drug dealing activities. However, the court found the applicant's assertions insufficient to prove a single criminal intent spanning both periods, as the lower court correctly identified distinct deliberations.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the applicant relies on mere assertions rather than corroborated evidence to demonstrate a continuous criminal intent, failing to meet the statutory requirements for combining separate offenses into one.

Parole chiave

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criminal continuability hidden weapon possession drug trafficking conspiracy cassation inadmissibility single criminal intent procedural flaws merit evaluation violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza nell'interesse di Pasquale Vitale, volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza nell'interesse di Pasquale Vitale, volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE PASQUALE nato a NAPOLI il 23/08/1971 avverso l'ordinanza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza nell'interesse di Pasquale Vitale, volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene allo stesso inflitte con sentenze divenute irrevocabili in data 13 aprile 2016 e in data 20 ottobre 2016.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Pasquale Vitale, tramite il difensore, muovendo doglianze con le quali lamenta violazione di legge e vizi della motivazione. Rileva che, come dimostrato dalle risultanze valutate in sede di cognizione, la detenzione dell'arma clandestina a seguito del cui rinvenimento nel 2013 è intervenuta la condanna di cui alla seconda sentenza, risaliva al 2008 quando venivano commesse le violazioni della disciplina sugli stupefacenti giudicate con la prima sentenza, avuto riguardo a cessioni poste in essere nell'ambito di un programma associativo rimasto perdurante nel tempo. Sicché, non avrebbe potuto disconoscersi la rilevanza della ricostruzione del ricorrente che aveva richiamato alcune conversazioni intercettate in grado di confermare che egli si era procurato detta arma per affrontare nel 2008 uno scontro con un soggetto al quale aveva ceduto della sostanza stupefacente.

3. Le doglianze non si confrontano con i motivati apprezzamenti in fatto e le coerenti conclusioni in diritto che hanno condotto il giudice dell'esecuzione a escludere la possibilità di ravvisare la continuazione fra i reati come prospettata. La difesa, infatti, richiamando mere asserzioni del condannato circa l'epoca e le ragioni per cui egli si sarebbe munito dell'arma clandestina, non considera che, come rilevato nel provvedimento impugnato, le condotte di spaccio sono state ritenute poste in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso di quella associativa contestualmente giudicata, sicché il momento in cui dovrebbe collocarsi l'unitaria ideazione comprendente anche i reati relativi a detta arma dovrebbe risalire non all'avverarsi dei singoli episodi di spaccio, ma al precedente inizio della partecipazione all'associazione costituita per porli in esecuzione.

Invece, le doglianze continuano a riferire il possesso dell'arma clandestina a una successiva situazione contingente dovuta a un contrasto con un acquirente, così da profilare una nuova e diversa deliberazione rispetto a quelle precedenti. Per il resto, si colgono altre generiche censure che nuovamente configurano la disponibilità di armi da parte del ricorrente nel 2008, ossia un'ipotetica contestualità temporale di quel genere di fatti, ritenuta però insufficiente dal I giudice dell'esecuzione secondo appropriate valutazioni di merito, alle quali la difesa non fa altro che opporre mere asserzioni e sovrapposizioni rivalutative.

Sicché, si tratta di doglianze del tutto idonee a dimostrare i vizi denunciati.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente Il Consig