Italian Supreme Court dismisses appeal for generic legal arguments lacking specific connection to lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Roberto Sardi's cassation appeal inadmissible due to the lack of specific arguments linking his grievances to the lower court's reasoning. Sardi challenged his conviction for receiving a stolen check, but his sole ground of appeal consisted of generic legal principles without addressing the actual facts or the specific justification used by the Court of Appeal. The court ruled that such vague criticisms violate procedural requirements under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the appeal and an order for Sardi to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 c.p.p., comma 1, lett. c); Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the actual arguments and reasoning used by the court in the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDI ROBERTO nato a DOGLIANI il 07/05/1967 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; è RG. 16608/2021 FATTO E DIRITTO 1. Sardi Roberto, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui ricettazione di un assegno provento di furto, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all' affermazione della responsabilità dell'imputato.
2. Il ricorso è inammissibile. Rileva la Corte che il ricorrente con il ricorso in esame ha formulato delle censure del tutto generiche ed aspecifiche, richiamando meri principi di carattere generale. In relazione a tale circostanza deve, allora, affermarsi l'inammissibilità del ricorso perchè il ricorrente non si confronta in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n : 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere estensore Il pr