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Ordinanza — n. 36681/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36681/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36681/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUATTROCCHI SALVATORE nato a SIRACUSA il 07/10/1985 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 16310/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania con la sentenza di epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da Quattrocchi Salvatore a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena a carico del predetto in relazione ai reati di rapina ed altro.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36681/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 16310/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania con la sentenza di epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da Quattrocchi Salvatore a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena a carico del predetto in relazione ai reati di rapina ed altro.

Parole chiave

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riduzione della pena modifica della sentenza commisurazione della pena per rapina sanzioni penali aggravamento della pena revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Catania con la sentenza di epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da Quattrocchi Salvatore a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUATTROCCHI SALVATORE nato a SIRACUSA il 07/10/1985 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 16310/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania con la sentenza di epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da Quattrocchi Salvatore a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena a carico del predetto in relazione ai reati di rapina ed altro.

2. L' imputato ha proposto, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la suindicata pronunzia deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte dell'imputato, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, in relazione a motivi di impugnazione riguardanti il trattamento sanzionatorio. Ed, invero, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018 - dep. 18/02/2019, ALESSANDRIA ROSARIO MAURIZIO, Rv. 27523401).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere estensore Il pr