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Ordinanza — n. 36678/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to reiterative and unfounded arguments on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36678/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Casubolo's cassation appeal inadmissible for reiterating arguments already rejected by lower courts regarding recidivism. Casubolo argued the appellate court failed to exclude contested recidivism, but the court found its reasoning sufficient to establish increased dangerousness based on three recent robberies. Consequently, the appeal was dismissed, and Casubolo was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely reiterative of points already dismissed by lower courts with adequate reasoning, or if they are manifestly unfounded as the appellate court provided sufficient motivation regarding recidivism.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterative arguments dismissal recidivism recognition procedural costs award Italian criminal procedure reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASUBOLO LUIGI nato a MILANO il 11/11/1978 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 16077/2021 FATTO E DIRITTO 1. Casubolo Luigi, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina cui ai capi 1) e 2) e di tentata rapina di cui al capo 3), deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione relativamente alla mancata esclusione della recidiva contestata.

2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono meramente reiterative di profili già disattesi dai giudici territoriali con congrua motivazione e, comunque, manifestamente infondate in quanto la corte di appello ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva contestata rilevando come i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell' imputato, avendo lo stesso commesso in poco tempo tre rapine, dopo essere stato condannato per reati della stessa indole (v. f. 6).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere estensore Il president