Ordinanza — n. 36673/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PRETE ANTONIO nato a NAPOLI il 05/02/1985 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 15692/2021 FATTO E DIRITTO 1. Del Prete Antonio, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di truffa deducendo violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in difetto di condotte integranti artifici e raggiri.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36673/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Osserva il collegio che le censure proposte riguardano profili in fatto che non risultano previamente adeguatamente dedotti nel corso del giudizio di appello e che, pertanto, non possono essere esaminati in questa sede ai sensi dell'art.606 comma 3 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PRETE ANTONIO nato a NAPOLI il 05/02/1985 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 15692/2021 FATTO E DIRITTO 1. Del Prete Antonio, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di truffa deducendo violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in difetto di condotte integranti artifici e raggiri.
2. Il ricorso è inammissibile. Osserva il collegio che le censure proposte riguardano profili in fatto che non risultano previamente adeguatamente dedotti nel corso del giudizio di appello e che, pertanto, non possono essere esaminati in questa sede ai sensi dell'art.606 comma 3 cod. proc. pen.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere estensore Il presidente