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Ordinanza — n. 36668/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36668/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36668/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROBENE ROBERTO nato a CATANIA il 06/06/1977 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 15377/2021 FATTO E DIRITTO 1. Carobene Roberto ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione deducendo, con due motivi fra loro connessi, vizio di motivazione in relazione all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Ha lamentato che la corte di appello erroneamente valutando le dichiarazioni del teste Rete (da ritenere poco credibili, contraddittorie e non supportate da alcun elemento probatorio) era pervenuta alla conferma della condanna dell'imputato sebbene non fosse emersa la prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36668/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in tremila euro.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie estorsione recidiva nell'infrazione rischio di rinvio ritorno volontario corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROBENE ROBERTO nato a CATANIA il 06/06/1977 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 15377/2021 FATTO E DIRITTO 1. Carobene Roberto ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione deducendo, con due motivi fra loro connessi, vizio di motivazione in relazione all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Ha lamentato che la corte di appello erroneamente valutando le dichiarazioni del teste Rete (da ritenere poco credibili, contraddittorie e non supportate da alcun elemento probatorio) era pervenuta alla conferma della condanna dell'imputato sebbene non fosse emersa la prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Nella specie i giudici di merito vagliando adeguatamente i profili di attendibilità del teste Rete (v. ff.4-5) hanno evidenziato che risultava accertata la responsabilità dell'imputato quanto al reato di estorsione realizzato secondo lo schema del c.d. cavallo di ritorno dopo che la vittima aveva subito il furto della propria autovettura, precisando come il narrato della p.p. aveva trovato elementi di riscontro nella stessa condotta tenuta dall' imputato a seguito dell' intervento delle forze dell' ordine nonché nella versione "davvero implausibile" offerta dal predetto.

Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di cui al ricorso, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità del Carobene in ordine al reato ascritto le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2