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Ordinanza — n. 36660/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36660/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36660/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BODOR MARIA nato il 02/01/1968 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 15247/2021 FATTO E DIRITTO 1. Bodor Maria, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 62- bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36660/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

Parole chiave

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invocazione di motivi legali motivi che possono invocarsi infrazione privilegiata motivazione inadeguata delle censure costituzionali edificio pubblico motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 62- bis c.p
Occorre rilevare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BODOR MARIA nato il 02/01/1968 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 15247/2021 FATTO E DIRITTO 1. Bodor Maria, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2.1. Occorre rilevare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. 28535/2014, rv. 259899;

Cass. 34364/2010, rv. 248244; Cass.42688/2008, rv 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Deve, quindi, osservarsi che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018) Rv. 275440 - 01.

Nella specie la corte territoriale ha congruamente motivato sul punto evidenziando la gravità dei fatti contestati ed escludendo la sussistenza di elementi idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio più favorevole a carico dell' imputata.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.così deciso in Roma, il .15 Luglio