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Ordinanza — n. 36659/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding denial of generic mitigating circumstances under Art. 62 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36659/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the challenges raised by the appellant. The appellant argued that the Court of Appeal failed to provide sufficient reasoning for denying generic mitigating circumstances under Article 62 bis of the Penal Code. The court ruled that the lower court adequately addressed the appellant's negative personality profile and lack of positive elements, citing established Supreme Court precedent that judges need not examine all statutory parameters if they specify which one applies.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis c.p.; Art. 133 c.p.; The court must refer to the parameters of Article 133 of the Penal Code to apply generic mitigating circumstances, but it is not necessary to examine all of them, provided the judge specifies which parameter they intend to apply.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Art. 62 bis Penal Code lack of reasoning inadmissible appeal negative personality profile adeguamento della pena revisione della sentenza penale restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis c.p.
Vittorio Prestopino, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p.
Art. 133 c.p.
pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 62 bis c.p
Vittorio Prestopino, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p.
art. 62 -bis cod. pen
Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen.
art. 133 c.p
pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTOPINO VITTORIO nato a MESSINA il 28/05/1966 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 15014/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, accogliendo il ricorso del P.G., rideterminata il trattamento sanzionatorio a carico di Vittorio Prestopino - condannato per il reato di appropriazione indebita aggravata - in mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, negando le circostanze attenuanti generiche riconosciute dal primo giudice.

2. Vittorio Prestopino, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p.

2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2.1. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. va osservato la corte di appello, tenuto conto di quanto lamentato dalla Procura Generale con il proposto appello, ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento, facendo riferimento alla negativa personalità dell'imputato gravato da precedenti penali ed alla mancata allegazione di elementi di segno positivo. Va, del resto, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691) 3.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere estensore Il pre