Ordinanza — n. 36653/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHIO LUNET PAOLO nato a AVIANO il 20/02/1952 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE Aa.te-aap.Liso_zIleAuài; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 14742/2021 FATTO E DIRITTO 1. Marchiò Lunet Paolo, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge penale sostanziale e processuale nonché vizio di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36653/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017: il ricorso è all' evidenza inammissibile in quanto presentato dall'imputato in data 28/11/2020 e da lui sottoscritto personalmente, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHIO LUNET PAOLO nato a AVIANO il 20/02/1952 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE Aa.te-aap.Liso_zIleAuài; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 14742/2021 FATTO E DIRITTO 1. Marchiò Lunet Paolo, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge penale sostanziale e processuale nonché vizio di motivazione.
2. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017: il ricorso è all' evidenza inammissibile in quanto presentato dall'imputato in data 28/11/2020 e da lui sottoscritto personalmente, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 re estensore J,4