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Ordinanza — n. 36651/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility, rejecting new factual re-evaluation in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36651/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's arguments constituted a surreptitious attempt to introduce a new factual evaluation prohibited in cassation. The court emphasized that appellate judges cannot re-read factual elements or adopt different reconstruction parameters than the lower court, which had already established clear evidence of the defendant's intent to commit theft. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: In cassation proceedings, the court of appeal is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact reconstruction, as the assessment of evidence relevance and credibility belongs exclusively to the court of merit.

Parole chiave

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cassation inadmissibility factual re-evaluation court of merit evidence assessment new factual parameters tentata estorsione reati contro il patrimonio violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 614 c.p
pen.) quale ipotesi ex art. 614 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - Musso
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - Tosto
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONNIS MARCO nato a MILAZZO il 08/08/1974 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 14718/2021 FATTO E DIRITTO 1. Onnis Marco ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56, 624 bis e 629 c.p. deducendo difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo b (art. 56/624 bis cod. pen.) quale ipotesi ex art. 614 c.p.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 2.2. Nella specie la corte di merito, con motivazione congrua e pienamente logica, nel confermare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate, precisando che sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie era emersa la prova evidente della volontà dell'imputato di introdursi presso l'abitazione della vittima per appropriarsi di beni altrui, risultando in tal modo integrati gli estremi del contestato tentativo di furto.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle.spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 II consigliere este