Ordinanza — n. 36642/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANIRATO MASSIMO nato a VERCELLI il 18/01/1969 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 14369/2021 FATTO E DIRITTO 1. Zanirato Massimo, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia per il reato di truffa aggravata, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa contrattuale. Assume che nella specie andava escluso l'elemento soggettivo del reato ex art. 640 c.p. avendo l'imputato agito in stato di necessità in quanto una vicenda personale di usura l'aveva costretto alla disperata ricerca di somme di denaro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36642/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inamnnissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANIRATO MASSIMO nato a VERCELLI il 18/01/1969 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 14369/2021 FATTO E DIRITTO 1. Zanirato Massimo, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia per il reato di truffa aggravata, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa contrattuale. Assume che nella specie andava escluso l'elemento soggettivo del reato ex art. 640 c.p. avendo l'imputato agito in stato di necessità in quanto una vicenda personale di usura l'aveva costretto alla disperata ricerca di somme di denaro.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure formulate non colgono in alcun modo nel segno in quanto mirano ad una diversa ricostruzione delle complessive emergenze processuali e, peraltro, si basano su circostanze fattuali - l' avere l' imputato agito in stato di necessità - non adeguatamente e specificamente dedotto con l' atto di appello. Va, peraltro, rilevato che l'esimente dello stato di necessita ricorre soltanto quando il fatto sia stato determinato dalla necessita di salvare se od altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona, non determinato dall'agente e non altrimenti evitabile. (Sez. 2, Sentenza n. 12699 del 13/04/1978 Ud. (dep. 19/10/1978 ) Rv. 140225 - 01, ipotesi che nel caso in esame chiaramente non ricorre.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inamnnissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 H consi ere estensore II p