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Ordinanza — n. 36639/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36639/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36639/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADOIOU IOVITA FLORENTIN nato il 29/05/1988 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 14097/2021 FATTO E DIRITTO 1. Badoiou Iovita Florentin ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia per il reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza illecita, deducendo due motivi: - violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione ex art.648 cod. pen. quale ipotesi di furto ex art. 624 cod. pen., risultando escluso dalle emergenze istruttorie che l'imputato potesse avere ricevuto il mezzo rubato da terzi; - vizio di motivazione relativamente alla valutazione del tenore dell'interrogatorio reso da Policastro Riccardo le cui dichiarazioni circa il furto del bene ed il suo ritrovamento consentivano di affermare, contrariamente a quanto ricostruito dai giudici di merito, che il ricorrente era da ritenere l'autore del furto.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36639/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

Parole chiave

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ricettazione recidiva nell'infrazione incidente motociclistico contravvenzione alla circolazione prove acquisite illegalmente risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
quale ipotesi di furto ex art. 624 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADOIOU IOVITA FLORENTIN nato il 29/05/1988 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 14097/2021 FATTO E DIRITTO 1. Badoiou Iovita Florentin ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia per il reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza illecita, deducendo due motivi: - violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione ex art.648 cod. pen. quale ipotesi di furto ex art. 624 cod. pen., risultando escluso dalle emergenze istruttorie che l'imputato potesse avere ricevuto il mezzo rubato da terzi; - vizio di motivazione relativamente alla valutazione del tenore dell'interrogatorio reso da Policastro Riccardo le cui dichiarazioni circa il furto del bene ed il suo ritrovamento consentivano di affermare, contrariamente a quanto ricostruito dai giudici di merito, che il ricorrente era da ritenere l'autore del furto.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure proposte, con entrambi i motivi da esaminare congiuntamente, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 2.2. Nella specie i giudici merito, con motivazione congrua e pienamente logica, hanno disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate precisando l'imputato, sentito in sede di dibattimento, si era avvalso della facoltà di non rispondere non risultando, quindi, chiarito come era entrato nella disponibilità del bene.

In tal modo, si sono correttamente conformati - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (vedi Sez. 2, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265 nonché (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017 Ud. (dep. 27/04/2017) Rv. 270120 - 01) per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. 2.3.

La sentenza impugnata si appalesa, dunque, immune da vizi mentre il ricorrente, specie ove richiama la omessa valutazione del tenore delle dichiarazioni di Policastro Riccardo, mira in ultima analisi ad una rivalutazione dei dati probatori certamente in questa sede.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 II consigliere es