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Ordinanza — n. 36633/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36633/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36633/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLONE FRANCESCO nato a CASERTA il 15/06/1955 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; Ritenuto: /11/04/2,u2.4 -- che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza del0/11_,1/_. 2n9, ha rideterminato, in sede di rinvio da annullamento di questa Corte, la pena di cui alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 13/11/2014 di condanna di Mallone Francesco per il reato di cui all'art. 624 e 61 n. 11 cod. pen. in relazione all'impossessamento di merce varia dagli scaffali e frigoriferi di un ristorante; --che contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 159 cod. pen. quanto alla non dichiarata estinzione del reato per maturata prescrizione; --che con un secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 132 e ss. cod. pen. in relazione avendo la sentenza impugnata irrogato una pena sproporzionata e inadeguata rispetto al fatto riconosciuto oltre che violativa del divieto di reformatío in peius essendo partita, nel computo, da una pena base superiore al minimo edittale del reato, come riqualificato a differenza di quanto operato dal Tribunale che aveva mosso dal minimo edittale del reato originariamente contestato; --che il primo motivo di ricorsó è inammissibile giacché, avendo la senténza impugnata giudicato in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte unicamente in relazione àlla qualificazione del fàtto, la cui sussistenza era già stata definitivamente accertata, - era ormai precluso ogni rilievo in ordine alla prescrizione, non più decorrente; --che anche il secondo motivo è inammissibile posto che la sentenza impugnata è partita da una pena base edittale inferiore (anni due di reclusione ed euro 350 di multa) a quella comunque irrogata a suo tempo dal Tribunale (anni tre di reclusione ed euro 700 di multa), senza che debba sussistere alcuna proporzione matematica tra le due sanzioni-base fissate per i due diversi reati, pervenendo inoltre ad una pena finale complessiva mente sempre inferiore; -- che il ricorso è pertanto inammissibile, seguendone, per legge, la condanna del4 ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000;

Regesto Legislator

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art. 159 cod. pen; Ordinanza — n. 36633/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2n9, ha rideterminato, in sede di rinvio da annullamento di questa Corte, la pena di cui alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 13/11/2014 di condanna di Mallone Francesco per il reato di cui all'art. 624 e 61 n. 11 cod. pen. in relazione all'impossessamento di merce varia dagli scaffali e frigoriferi di un ristorante; --che contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 159 cod. pen. quanto alla non dichiarata estinzione del reato per maturata prescrizione; --che con un secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 132 e ss. cod. pen. in relazione avendo la sentenza impugnata irrogato una pena sproporzionata e inadeguata rispetto al fatto riconosciuto oltre che violativa del divieto di reformatío in peius essendo partita, nel computo, da una pena base superiore al minimo edittale del reato, come riqualificato a differenza di quanto operato dal Tribunale che aveva mosso dal minimo edittale del reato originariamente contestato; --che il primo motivo di ricorsó è inammissibile giacché, avendo la senténza impugnata giudicato in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte unicamente in relazione àlla qualificazione del fàtto, la cui sussistenza era già stata definitivamente accertata, - era ormai precluso ogni rilievo in ordine alla prescrizione, non più decorrente; --che anche il secondo motivo è inammissibile posto che la sentenza impugnata è partita da una pena base edittale inferiore (anni due di reclusione ed euro 350 di multa) a quella comunque irrogata a suo tempo dal Tribunale (anni tre di reclusione ed euro 700 di multa), senza che debba sussistere alcuna proporzione matematica tra le due sanzioni-base fissate per i due diversi reati, pervenendo inoltre ad una pena finale complessiva mente sempre inferiore; -- che il ricorso è pertanto inammissibile, seguendone, per legge, la condanna del4 ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000;

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio confisca dei proventi di reato recidiva nell'infrazione controllo della commisurazione della pena libertà di consumo riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. pen
in relazione all'impossessamento di merce varia dagli scaffali e frigoriferi di un ristorante; --che contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 159 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLONE FRANCESCO nato a CASERTA il 15/06/1955 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; Ritenuto: /11/04/2,u2.4 -- che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza del0/11_,1/_. 2n9, ha rideterminato, in sede di rinvio da annullamento di questa Corte, la pena di cui alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 13/11/2014 di condanna di Mallone Francesco per il reato di cui all'art. 624 e 61 n. 11 cod. pen. in relazione all'impossessamento di merce varia dagli scaffali e frigoriferi di un ristorante; --che contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 159 cod. pen. quanto alla non dichiarata estinzione del reato per maturata prescrizione; --che con un secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 132 e ss. cod. pen. in relazione avendo la sentenza impugnata irrogato una pena sproporzionata e inadeguata rispetto al fatto riconosciuto oltre che violativa del divieto di reformatío in peius essendo partita, nel computo, da una pena base superiore al minimo edittale del reato, come riqualificato a differenza di quanto operato dal Tribunale che aveva mosso dal minimo edittale del reato originariamente contestato; --che il primo motivo di ricorsó è inammissibile giacché, avendo la senténza impugnata giudicato in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte unicamente in relazione àlla qualificazione del fàtto, la cui sussistenza era già stata definitivamente accertata, - era ormai precluso ogni rilievo in ordine alla prescrizione, non più decorrente; --che anche il secondo motivo è inammissibile posto che la sentenza impugnata è partita da una pena base edittale inferiore (anni due di reclusione ed euro 350 di multa) a quella comunque irrogata a suo tempo dal Tribunale (anni tre di reclusione ed euro 700 di multa), senza che debba sussistere alcuna proporzione matematica tra le due sanzioni-base fissate per i due diversi reati, pervenendo inoltre ad una pena finale complessiva mente sempre inferiore; -- che il ricorso è pertanto inammissibile, seguendone, per legge, la condanna del4 ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannali ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2021 t Il Consi