Ordinanza — n. 36632/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCO FRANCESCO nato a CORIGLIANO CALABRO il 01/06/1968 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza del 10/11/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 11/09/2017 di condanna di Ricco Francesco per il reato di cui all'art.2, comma 1 bis, del d.l. n. 463 del 1983 in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali afferenti i mesi da gennaio a dicembre 2014; --che contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, la violazione degli artt. 157, 159, 160 e 601 cod. proc. pen. quanto alla omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, erroneamente effettuata al difensore di ufficio quale donniciliatario dell'imputato nonostante la mancanza di qualsiasi elezione di domicilio da parte di quest'ultimo; --che il motivo di ricorso è inammissibile posto che, come evincibile dagli atti, successivamente alla omessa notifica in data 18/11/2019 del decreto di citazione in grado di appello dovuta alla irreperibilità dell'imputato, correttamente la notifica è stata fatta al difensore d'ufficio evidentemente quale domiciliatario ex lege ex art. 161, comma 4, non rilevando, a fronte della corretta applicazione delle norme processuali relative, l'inesatta dizione dell'imputato come "elettivamente domiciliato" presso il difensore di ufficio contenuta nel decreto di citazione del 25/05/2020; - 2 che il ricorso è pertanto inammissibile, segúendone, per legge, la 'condanna delria ricorrehte al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36632/2021 — snpen · Corte di Cassazione: n. 463 del 1983 in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali afferenti i mesi da gennaio a dicembre 2014; --che contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, la violazione degli artt. 157, 159, 160 e 601 cod. proc. pen. quanto alla omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, erroneamente effettuata al difensore di ufficio quale donniciliatario dell'imputato nonostante la mancanza di qualsiasi elezione di domicilio da parte di quest'ultimo; --che il motivo di ricorso è inammissibile posto che, come evincibile dagli atti, successivamente alla omessa notifica in data 18/11/2019 del decreto di citazione in grado di appello dovuta alla irreperibilità dell'imputato, correttamente la notifica è stata fatta al difensore d'ufficio evidentemente quale domiciliatario ex lege ex art. 161, comma 4, non rilevando, a fronte della corretta applicazione delle norme processuali relative, l'inesatta dizione dell'imputato come "elettivamente domiciliato" presso il difensore di ufficio contenuta nel decreto di citazione del 25/05/2020; - 2 che il ricorso è pertanto inammissibile, segúendone, per legge, la 'condanna delria ricorrehte al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCO FRANCESCO nato a CORIGLIANO CALABRO il 01/06/1968 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza del 10/11/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 11/09/2017 di condanna di Ricco Francesco per il reato di cui all'art.2, comma 1 bis, del d.l. n. 463 del 1983 in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali afferenti i mesi da gennaio a dicembre 2014; --che contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, la violazione degli artt. 157, 159, 160 e 601 cod. proc. pen. quanto alla omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, erroneamente effettuata al difensore di ufficio quale donniciliatario dell'imputato nonostante la mancanza di qualsiasi elezione di domicilio da parte di quest'ultimo; --che il motivo di ricorso è inammissibile posto che, come evincibile dagli atti, successivamente alla omessa notifica in data 18/11/2019 del decreto di citazione in grado di appello dovuta alla irreperibilità dell'imputato, correttamente la notifica è stata fatta al difensore d'ufficio evidentemente quale domiciliatario ex lege ex art. 161, comma 4, non rilevando, a fronte della corretta applicazione delle norme processuali relative, l'inesatta dizione dell'imputato come "elettivamente domiciliato" presso il difensore di ufficio contenuta nel decreto di citazione del 25/05/2020; - 2 che il ricorso è pertanto inammissibile, segúendone, per legge, la 'condanna delria ricorrehte al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannali' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2021 Il Consiglieé elat