Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's subsequent withdrawal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Pasquale Scarpellini inadmissible because the appellant personally withdrew the appeal on May 11, 2021. The underlying case involved a conviction for copyright infringement under Articles 110 and 171 bis of Law No. 633/1941, which the lower courts had upheld. Consequently, the court ruled that the withdrawal rendered the appeal legally impossible to proceed, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The withdrawal of an appeal by the appellant before the judgment becomes final renders the appeal inadmissible, resulting in the loss of the right to further judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPELLINI PASQUALE nato a ALTDORF( SVIZZERA) il 05/12/1965 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; Ritenuto: -- che Scarpellini Pasquale ha interposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso in data 08/02/2021 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 22/02/2019 di condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 171 bis della I. n. 633 del 1941; --che successivamente, in data 11/05/2021, con dichiarazione sottoscritta personalmente ed autenticata dal Difensore, il ricorrente ha rinunciato a detto ricorso, di qui derivando l'inammissibilità dello stesso; --che alla predetta inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 500;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e 'condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2021 Il Consiglier rAatore Il Preside