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Ordinanza — n. 36626/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36626/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36626/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIELLO MICHELANGELO nato a NAPOLI il 19/08/1979 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Salerno, con la sentenza del 19/11/2020 ha confermato, la sentenza del Tribunale di Salerno in data 17/10/2018 quanto alla condanna, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, di Mattiello Michelangelo in relazione all'utilizzazione, quale amministratore della "M.M.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36626/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, di Mattiello Michelangelo in relazione all'utilizzazione, quale amministratore della "M.M.

Parole chiave

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spese giustificate dall'uso commerciale false indicazioni su attività commerciali fatture fittizie omissione della contabilità etica imprenditoriale garanzia di un'attività irreprensibile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIELLO MICHELANGELO nato a NAPOLI il 19/08/1979 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Salerno, con la sentenza del 19/11/2020 ha confermato, la sentenza del Tribunale di Salerno in data 17/10/2018 quanto alla condanna, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, di Mattiello Michelangelo in relazione all'utilizzazione, quale amministratore della "M.M.

Group Srl", di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Internet Service Sri relativamente al periodo di imposta 2011; --che contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 2 cit e la carenza di motivazione atteso che la soceità del ricorrente si sarebbe limitata ad acquistare capi di abbigliamento rientranti nella propria attività senza avere alcun obbligo di verifica circa il fatto che la società venditrice avesse quale oggetto sociale appunto detta attività; -- che il ricorso è inammissibile atteso che la sentenza impugnata, onde motivare la sussistenza dell'ipotesi di inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate, ovvero, in altri termini, l'intervenuto acquisto di beni da soggetto diverso da quello figurante come venditore in fattura, ha logicamente valorizzato, tra gli altri elementi già considerati dal Tribunale, proprio il fatto che la Internet Service, da cui la società ricorrente risulta avere formalmente acquistato, non avésse quale oggetto sociale il commercio di "capi di abbigliamentd bensì materiale informatico; -- che tale logica considerazione non è stata censurata dal ricorrente, che si è semplicemente limitato, con osservazione che non fa venire meno il valore probatorio del dato fattuale con riguardo all'elemento soggettivo del reato, ad affermare l'inesistenza di un obbligo giuridico di una tale verifica ; --che l'inammissibilità del ricorso preclude ogni possibile rilievo della eventuale prescrizione del reato, peraltro non dedotta con il ricorso ma unicamente con note difensive successive, prescrizione in ogni caso non decorsa, maturando la stessa solo il 30 settembre 2022, ovvero a dieci anni di distanza dal giorno di consumazione del 30 settembre 2012 come rilevanti per effetto della modifica dell'art.17 del d.Ig. s. n. 74 del 2000, apportata dalla I. n. 148 del 2011 entrata in vigore in data 25/08/2011 e dunque nella specie pienamente operante. -- che, alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2021 Il ConsiglierØ