Ordinanza — n. 36623/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato a NAPOLI il 17/02/1990 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; Ritenuto: -- che la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 02/03/2021, ha confermato, quanto alla affermazione di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Napoli, che ha condannato Esposito Antonio per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis del dPR n. 431 del 1973 per avere concorso nella detenzione di 19,800 chilogrammi di tabacchi lavorato esteri di contrabbando ; -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. giacché non sarebbe stata operata alcuna verifica della sussistenza di cause di non punibilità; -- che il motivo è inammissibile giacché il ricorrente si è limitato semplicemente ad asserire la 'mancata verifica di elementi "emersi nel corso delle indagini preliminari, che avrebbero dovuto suggerire una valutazione opposta a quella operata dal rappresentante della pubblica accusa"; --che quindi, non essendo tali elementi in alcun modo stati individuati, il motivo è del tutto aspecifico sicché il ricorso va dichiarato inammissibile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a cblpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onére delle spese del procedimento, nonché quéllo del versamento, in - i favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata, di euro 3.000,00
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36623/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e 291-bis del dPR n. 431 del 1973 per avere concorso nella detenzione di 19,800 chilogrammi di tabacchi lavorato esteri di contrabbando ; -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. giacché non sarebbe stata operata alcuna verifica della sussistenza di cause di non punibilità; -- che il motivo è inammissibile giacché il ricorrente si è limitato semplicemente ad asserire la 'mancata verifica di elementi "emersi nel corso delle indagini preliminari, che avrebbero dovuto suggerire una valutazione opposta a quella operata dal rappresentante della pubblica accusa"; --che quindi, non essendo tali elementi in alcun modo stati individuati, il motivo è del tutto aspecifico sicché il ricorso va dichiarato inammissibile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a cblpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onére delle spese del procedimento, nonché quéllo del versamento, in - i favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata, di euro 3.000,00
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato a NAPOLI il 17/02/1990 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; Ritenuto: -- che la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 02/03/2021, ha confermato, quanto alla affermazione di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Napoli, che ha condannato Esposito Antonio per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis del dPR n. 431 del 1973 per avere concorso nella detenzione di 19,800 chilogrammi di tabacchi lavorato esteri di contrabbando ; -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. giacché non sarebbe stata operata alcuna verifica della sussistenza di cause di non punibilità; -- che il motivo è inammissibile giacché il ricorrente si è limitato semplicemente ad asserire la 'mancata verifica di elementi "emersi nel corso delle indagini preliminari, che avrebbero dovuto suggerire una valutazione opposta a quella operata dal rappresentante della pubblica accusa"; --che quindi, non essendo tali elementi in alcun modo stati individuati, il motivo è del tutto aspecifico sicché il ricorso va dichiarato inammissibile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a cblpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onére delle spese del procedimento, nonché quéllo del versamento, in - i favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata, di euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, il 25 giugno 2021 Il Consiglier iestensore Il Presidente