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Ordinanza — n. 36615/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36615/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36615/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge nei termini dell'illegalità della pena ma che in effetti si riferisce alla carenza di motivazione circa i criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen., non è prevista quale motivo di ricorso. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 628 cod. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36615/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITED Il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di VERONA, con sentenza del 18/12/2020, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a LABRAHIMI ABDELMOULA la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali gravità della pena sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITED Il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di VERONA, con sentenza del 18/12/2020, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 628 cod. pen
a LABRAHIMI ABDELMOULA la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABRAHIMI ABDELMOULA nato il 28/09/1996 avverso la sentenza del 18/12/2020 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviqn udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITED Il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di VERONA, con sentenza del 18/12/2020, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a LABRAHIMI ABDELMOULA la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge nei termini dell'illegalità della pena ma che in effetti si riferisce alla carenza di motivazione circa i criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen., non è prevista quale motivo di ricorso. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.

Con l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., quindi, ogni ulteriore questione circa la quantificazione della pena, determinata dalle parti, tranne il caso i cui questa sia illegale, non è consentita. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consigl Esten