Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36613/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36613/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36613/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Liguori per Gega Mahmut: -vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. 1.2. Avv.Cinquegrana per Osmani Ervis: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.3. Avv. Grasso per Gega Artur: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36613/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il ricorso proposto nell'interesse di Mahnnut Gega è tardivo. L'impugnazione, infatti, a fronte della sentenza pronunciata il 16 dicembre 2020 e depositata in termini entro il quindicesimo giorno, infatti, è stata depositata il 2 febbraio 2021, oltre cioè il trentesimo giorno previsto a pena di inammissibilità dal combinato disposto degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen. 3.2. Ricorso nell'interesse di Ervis Osmani. 3.2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca dei proventi di reato aiuto all'evasione di detenuti contraffazione di merci favoreggiamento eccezione di illegalità reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 16/12/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI il 5/2/2020, qualificati i fatti di cui ai capi 1, 2, 3, 4 e 5 ai sensi dell'art. 648 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OSMANI ERVIS nato il 13/10/1983 GEGA ARTUR nato il 25/04/1988 GEGA MAHMUT nato il 27/12/1993 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 16/12/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI il 5/2/2020, qualificati i fatti di cui ai capi 1, 2, 3, 4 e 5 ai sensi dell'art. 648 cod. pen. e quello di cui al capo 6 ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., esclusi per GEGA MAHMUT gli effetti della recidiva, ha rideterminato la pena e confermato nel reato la condanna nei confronti di OSMANI ERVIS, GEGA MAHMUT e GEGA ARTU R.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Liguori per Gega Mahmut: -vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. 1.2. Avv.Cinquegrana per Osmani Ervis: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.3. Avv. Grasso per Gega Artur: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva.

2. In data 16 aprile 2021 è pervenuta in cancelleria una istanza con la quale la difesa di Gega Mamhut, rilevato che il ricorso è tardivo, chiede la sollecita definizione del procedimento.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il ricorso proposto nell'interesse di Mahnnut Gega è tardivo. L'impugnazione, infatti, a fronte della sentenza pronunciata il 16 dicembre 2020 e depositata in termini entro il quindicesimo giorno, infatti, è stata depositata il 2 febbraio 2021, oltre cioè il trentesimo giorno previsto a pena di inammissibilità dal combinato disposto degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen. 3.2. Ricorso nell'interesse di Ervis Osmani. 3.2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce alla completezza e alla logicità della motivazione, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alle indagini effettuate, alla circostanza che nella stanza del ricorrente sono stati rinvenuti numerosi beni di provenienza illecita e che lo stesso non ha fornito alcuna giustificazione circa il possesso degli stessi, ha dato atto degli l elementi di fatto sui quali ha fondato la conclusione, corretta applicazione dei principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità. 3.2.2.

Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche La doglianza, reiterativa di quella già proposta in appello è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della gravità dei fatti, alla loro reiterazione significativa della capacità a delinquere.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163;

Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 3.3. Ricorso Gega Artur. 3.3.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, ha fornito corretta e adeguata risposta alla medesima censura proposta con l'atto di appello evidenziando come la condotta posta in essere, considerato anche il considerevole valore dei beni di provenienza illecita e la capacità organizzativa dimostrata, sia sintomatica di un ulteriore incremento della capacità a delinquere già dimostrata con i fatti oggetto della precedente condanna irrevocabile.A fronte di tali argomenti la conclusione del giudice d'appello in ordine alla personalità dell'imputato appare priva di vizi logici e giuridici e non è pertanto sindacabile in questa sede.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inamnnissibilg i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consiglig e Este