Ordinanza — n. 36609/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge con riferimento all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono alla presunta carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e circa la pronuncia cui all'art. 129 cod. proc. Pen., non sono previste quali motivo di ricorso. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 648 bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36609/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO Il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, con sentenza del 28/1/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a MARIGLIANO GIUSEPPE la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIGLIANO GIUSEPPE nato in GERMANIA il 24/04/1979 avverso la sentenza del 28/01/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD Irato avviso alle p-errti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, con sentenza del 28/1/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a MARIGLIANO GIUSEPPE la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge con riferimento all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono alla presunta carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e circa la pronuncia cui all'art. 129 cod. proc. Pen., non sono previste quali motivo di ricorso. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.
Con l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., d'altro canto, il giudice non è tenuto a motivare in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'impugnazione sul punto non è consentita. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consigl e Estensore Marc Monaco —........ \ O I TATP. 11', ::,,..:.:,..C,±7.LLEPn