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Ordinanza — n. 36608/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36608/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36608/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono al vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sono previste quali motivo di ricorso. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 628 cod. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36608/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO Il GIUDiCE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MODENA, con sentenza del 11/12/2020, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a VILLANI LUCA la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione rinuncia alla motivazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione del mutamento giurisprudenza modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIUDiCE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MODENA, con sentenza del 11/12/2020, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 628 cod. pen
a VILLANI LUCA la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI LUCA nato a REGGIO EMILIA il 17/08/1993 avverso la sentenza del 11/12/2020 del GIP TRIBUNALE di MODENAd'attrà77tstraltr-perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDiCE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MODENA, con sentenza del 11/12/2020, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a VILLANI LUCA la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono al vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non sono previste quali motivo di ricorso. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.

Con l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., quindi, ogni ulteriore questione circa la quantificazione della pena, determinata dalle parti, non è consentita. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/20