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Ordinanza — n. 36607/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36607/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36607/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. La doglianza è generica. Nell'atto, infatti, il ricorrente, al di là della mera affermazione che la valutazione operata dai giudici di merito sarebbe carente, non si confronta con i puntuali argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale ha riposto alle critiche della difesa e si è espressa in termini articolati evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di merito sui quali ha fondato la conferma della pronuncia di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 648 bis cod. pen, art. 581 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36607/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 7/10/2019, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDCE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MONDOVI' il 25/7/2012 nei confronti di DEANDREA LUCIANO per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.

Parole chiave

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riciclaggio di denaro flussi finanziari illeciti appropriazione indebita di fondi riciclaggio di capitali indagine su reati finanziari messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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art. 648 bis cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 7/10/2019, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDCE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MONDOVI' il 25/7/2012 nei confronti di DEANDREA LUCIANO per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.
art. 581 c.p
c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEANDREA LUCIANO nato a NICHELINO il 15/02/1959 avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 7/10/2019, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDCE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MONDOVI' il 25/7/2012 nei confronti di DEANDREA LUCIANO per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. La doglianza è generica. Nell'atto, infatti, il ricorrente, al di là della mera affermazione che la valutazione operata dai giudici di merito sarebbe carente, non si confronta con i puntuali argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale ha riposto alle critiche della difesa e si è espressa in termini articolati evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di merito sui quali ha fondato la conferma della pronuncia di primo grado.

A fronte di tale genericità il ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e ancorate a precisi dati fattuali, si palesano immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consiglie Est ore Marco Monaco 5