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Ordinanza — n. 36603/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for theft and fraud, citing procedural and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36603/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a second-instance judgment inadmissible. The defendants argued for a different legal qualification of their acts and the recognition of general mitigating circumstances, but the court found these claims manifestly unfounded. The decision upheld the lower courts' findings on evidence and the exercise of sentencing discretion, rejecting the request for a new evaluation of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals based on generic allegations regarding the existence of evidence or the denial of mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is coherent and sufficient to justify the decision.

Parole chiave

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criminal procedure inadmissibility general mitigating circumstances discretionary sentencing review theft and fraud conviction procedural requirements appeal appropriazione indebita di beni demaniali impiego illecito di valori patrimoniali azione di indebito arricchimento

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 62 bis cod. pen.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod.
Art. 132 cod. pen.
La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 132 cod. pen
La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV.
n. 42688 del 24/09/2008
Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016
Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV.
n.3609 del 18/01/2011
265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV.
Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010
Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VENERE FRANCESCO PAOLO nato a TARANTO il 28/12/1974 MONTICELLI MARIA nato a GROTTAGLIE il 30/11/1987 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO ttZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di LE$CCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, con sentenza in data 13/1/2021 ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO il 19/6/2019 nei confronti di VENERE FRANCESCO é MONTICELLI MARIA per i reati di cui agli artt. 646 e 633, 639 bis cod. pen.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla presenza della condizione di procedibilità; -violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza di prove quanto alla responsabilità penale degli imputati e la carenza di una valida condizione di procedibilità quanto all'appropriazione indebita. Le doglianze, reiterative di quanto già dedotto nei motivi di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle dichiarazioni rese dalla Zasa ed evidenziando le ragioni per le quali sono da ritenersi attendibili, ha fornito corretta e adeguata risposta alle generiche critiche della difesa circa la sussistenza di prova dei reati.

Anche la doglianza sollevata quanto alla indicata carenza della condizione di procedibilità è manifestamente infondata. Diversamente da quanto sostenuto, infatti, dalle sentenze di merito risulta che la persona offesa ha presentato tempestivamente la querela e tale circostanza rende del tutto irrilevante che sia successivamente entrato in vigore jg il D.Lvo 36/2018. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della presenza di precedenti penali e alla modalità delle condotte poste in essere, anche appropriandosi di beni personali della persona offesa.Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163;

Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili :4;1 ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consigli Estensor