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Ordinanza — n. 36600/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36600/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36600/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: violazione di legge per carenza di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per insufficienza e travisamento di prove della colpevolezza. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa a difesa censura la sentenza impugnata rilevando che la dichiarazione di responsabilità sarebbe fondata su di una errata valutazione delle prove. Le doglianze sono generiche. Nell'atto, infatti, il ricorrente, al di là della mera affermazione che la Corte avrebbe "totalmente travisato le emergenze processuali e dato una interpretazione distorta delle stesse", non si confronta con i puntuali argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale, rispondendo alle critiche della difesa, si è espressa in termini articolati evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di merito sui quali ha fondato la conferma della pronuncia di primo grado (cfr. pagine 3 e seguenti della sentenza impugnata con i riferimenti, tra l'altro, alle dichiarazioni e alla credibilità delle persona offesa, all'annotazione di p.g. e al referto medico).

Regesto Legislator

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art. 581 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36600/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 30/6/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDi(E per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di AGRIGENTOil 14/5/2019 nei confronti di RIZZO ALESSANDRO per i reati di cui agli artt. 628 e 582, 585 cod. pen.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito risarcimento alle vittime di reati rapina qualificata altri reati reato di pirateria della strada azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 581 c.p
c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ALESSANDRO nato a AGRIGENTO il 17/10/1993 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 30/6/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDi(E per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di AGRIGENTOil 14/5/2019 nei confronti di RIZZO ALESSANDRO per i reati di cui agli artt. 628 e 582, 585 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: violazione di legge per carenza di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per insufficienza e travisamento di prove della colpevolezza.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa a difesa censura la sentenza impugnata rilevando che la dichiarazione di responsabilità sarebbe fondata su di una errata valutazione delle prove. Le doglianze sono generiche. Nell'atto, infatti, il ricorrente, al di là della mera affermazione che la Corte avrebbe "totalmente travisato le emergenze processuali e dato una interpretazione distorta delle stesse", non si confronta con i puntuali argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale, rispondendo alle critiche della difesa, si è espressa in termini articolati evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di merito sui quali ha fondato la conferma della pronuncia di primo grado (cfr. pagine 3 e seguenti della sentenza impugnata con i riferimenti, tra l'altro, alle dichiarazioni e alla credibilità delle persona offesa, all'annotazione di p.g. e al referto medico).

A fronte di tale genericità il ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e ancorate a precisi dati fattuali, si palesano immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 I T AT ía, Il Consigli Estenso Marco i. onaco 02