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Ordinanza — n. 36598/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36598/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36598/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: ekat c,towyTti. -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigettAi escludere la contestata recidiva; -violazione di legge e vizio dì motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36598/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale pentito riesame dell'entità pena criminalità persistente attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 18/12/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 14/4/2015 nei confronti di RUFFO MAURIZIO per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUFFO MAURIZIO nato a NAPOLI il 01/11/1966 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 18/12/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 14/4/2015 nei confronti di RUFFO MAURIZIO per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: ekat c,towyTti. -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigettAi escludere la contestata recidiva; -violazione di legge e vizio dì motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiestadescludere la recidiva. La doglianza, impropriamente formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha adeguatamente risposto all'analoga censura che era oggetto dell'atto di appello e, con il riferimento alla reiterazione di condotte criminose della medesima indole, ha esposto le ragioni sulle quali ha fondato il giudizio sulla personalità dell'imputato e conseguentemente la propria conclusione. 2.2.

Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche La doglianza, impropriamente formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce genericamente alla completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto quanto a questo aspetto ai precedenti penali (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163;

Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/20