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Ordinanza — n. 36597/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of evidence, ruling defense arguments were legally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36597/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Anna Luisa Misselli inadmissible. The defense argued that no decisive evidence regarding her responsibility was obtained during the trial, but the court found this claim to be a generic reiteration of previous arguments without new legal grounds. Consequently, the court rejected the request for a new evidentiary reconstruction and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal alleging a violation of law based on the lack of decisive evidence is inadmissible if it merely reiterates arguments from lower courts without providing specific, new legal grounds for a different factual reconstruction.

Parole chiave

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violation of law appeal lack of decisive evidence inadmissible appeal reiteration of arguments procedural costs factual reconstruction Cassation jurisdiction abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISELLI ANNA LUISA nata in SVIZZERA il 02/03/1971 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 6/10/2020 ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di Santa Maria Capua Vetere il 13/3/2017 nei confronti di MISELLI ANNA LUISA per i reati di cui agli artt. 485 e 640 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge in relazione ton riferinnentailla mancata assunzione di prove decisive in ordine alla responsabilità della stessa.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge evidenziando che nel corso del processo non sarebbe stata acquisita alcuna prova decisiva della responsabilità dell'imputata. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge, ma che in effetti si riferisce genericamente alla logicità e alla completezza della motivazione e risulta reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

A fronte di quanto coerentemente evidenziato dalla Corte territoriale facendo riferimento alla circostanza che i contratti risultarono negoziati dalla ricorrente e che le somme furono da questa incassati, d'altro canto, ogni ulteriore censura risulta del tutto inconferente. Ragione questa per la quale le censure, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, oltre a essere manifestamente infondate non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consigliet'e