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Ordinanza — n. 36595/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36595/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36595/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla inidoneità delle frasi minatorie che sarebbero state pronunciate per scherzo.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36595/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, deo. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata estorsione pubblica istigazione a delinquere reati violenti espressioni sconvenienti delitto reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGILLO MATTIA nato a TORINO il 25/09/1997 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO con sentenza in data 12/11/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato da! GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di TORINO il 4/6/2019 nei confronti di MORGILLO MATTIA per i reati di cui agli artt. 5619‹ 629 e 610 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla inidoneità delle frasi minatorie che sarebbero state pronunciate per scherzo.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che la conclusione della Corte territoriale sarebbe carente e illogica perché, diversamente da quanto ritenuto, le frasi minatorie sarebbero state pronunciate per scherzo. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alla condotta complessivamente tenuta, ha evidenziato le ragioni per le quali i fatti riferibili al ricorrente configurassero i reati contestati.

Come indicato nella sentenza impugnata, infatti, il tenore minatorio delle frasi pronunciate dal ricorrente (di incendiare il bar e di fare del male ai familiari della persona offesa ianche indicando comportamenti specifici ed estremamente graviLera tale da ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato. A fronte della natura istantanea del reato, d'altro canto, la sola minaccia, in assenza di elementi evidenti dai quali possa desumersi che questa sia del tutto priva di consistenza, é tale da integrare una condotta idonea qualificare il reato come tentata estorsione (Sez. 5, n. 40488 del 28/05/2018, Burzomi, Rv. 273873 e Sez. 2, n. 24551, Supino, Rv. 264226).

Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, oltre a essere manifestamente infondate, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062:

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, deo. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibN il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021