Ordinanza — n. 36593/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge con riferimento all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono alla presunta carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e circa la pronuncia cui all'art. 129 cod. proc. Pen., non sono previste quali motivo di ricorso. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36593/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO Il GIUDtC£ per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di(~1 con sentenza del /2020, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a MELE GIAMPAOLO la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 416 e 640 cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE GIAMPAOLO nato a TARANTO il 02/01/1967 avverso la sentenza del 14/07/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOclatrraWrseratleisertt udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIUDtC£ per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di(~1 con sentenza del /2020, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a MELE GIAMPAOLO la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 416 e 640 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge con riferimento all'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono alla presunta carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e circa la pronuncia cui all'art. 129 cod. proc. Pen., non sono previste quali motivo di ricorso. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.
Con l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., d'altro canto, il giudice non è tenuto a motivare in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'impugnazione sul punto non è consentita. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Pre1ente Tí 511-A i-A Ser