Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and generic criticism of trial court's evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Luciano Todesco inadmissible due to a lack of specific grounds and generic criticism of the lower court's reasoning. The appellant argued that the appellate court erred in evaluating evidence regarding robbery and kidnapping charges, but the court found these complaints repetitive and devoid of precise factual or legal critique. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, lett. c) c.p.p.; Art. 581, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide specific criticism of the factual or legal evaluations made by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODESCO LUCIANO nato a COLLEGNO il 17/03/1946 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 19/11/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ASTI il 29/5/2014 ha dichiarato non doversi procedere in relazione alla contravvenzione di cui al 4 L. 110/1975 perché estinta per prescrizione e rideterminata la pena ha confermato nel resto la condanna nei confronti di TODESCO LUCIANO per i reati di cui agli artt. 605 e 628 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -violazione di legge per carenza di motivazione con riferimento all'insufficienza di prove della colpevolezza.
2. In data 14 aprile 2021 sono pervenuti in cancelleria dei motivi nuovi sottoscritti personalmente dall'imputato nei quali si ribadiscono pedissequamente i medesimi argomenti contenuti nel ricorso.
3. In data 10 maggio 2021 sono pervenuti in cancelleria dei motivi nuovi nei quali il difensore chiede che il ricorso sia fissato in pubblica udienza e comunque insiste per l'accoglimento dello stesso.
4. In 12 maggio 2021 è pervenuta una istanza con la quale la difesa richiede che il procedimento sia trasmesso ad altra sezione di questa Corte.
5. In data 9 giupo 2021 è pervenuta una memoria difensiva nella insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.
6. I n data 15 giugno sono pervenute in cancelleria ulteriori note difensive nelle quali la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe errato in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e quanto alla qualificazione del reato di cui al capo C), contestato come (:)b::qt'out. ekaix". Ni 605 cod. pen.
7. Il ricorso è inammissibile. 7.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rrègì a c censura la sentenza impugnata rilevando che la dichiarazione di responsabilità sarebbe fondata su di una errata valutazione delle prove. Le doglianze, nella sostanza pedissequamente ripetute nei motivi aggiunti e nelle successive memorie, sono generiche. Nell'atto, infatti, il ricorrente, al di là della mera affermazione che non sarebbero emerse prove sufficienti ad addivenire a una pronuncia di condanna (poi ribadite negli stessi termini nelle successive memorie nelle quali si legge: "non è possibile che un anziano signore ormai da anni in pensione venga condannato senza prove per una rapina che non ha commesso"), non si confronta con i puntuali argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale, rispondendo alle critiche della difesa, si è espressa in termini articolati evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di merito sui quali ha fondato la conferma della pronuncia di primo grado.A fronte di tale genericità il ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e ancorate a precisi dati fattuali, si palesano immuni da vizi logici o giuridici. 7.2.
Le considerazioni contenute nelle ultime note difensive depositata, sempre formulate in termini estremamente generici, sono comunque manifestamente infondate. i. La questione circa la sussistenza o meno delle aggravanti, una delle quali peraltro è stata in ogni caso esclusa dal giudice di primo grado, non era stata oggetto di motivo di appello. Per quanto riguarda il bilanciamento delle residue aggravanti con le generiche, d'altro canto, con la doglianza si sollecita genericamente una non consentita rilettura degli elementi che i giudici di merito hanno già correttamente valutato. ii.
Del pari del tutto destituita di fondamento appare la questione afferente la qualificazione giuridica da attribuire ai fatti di cui al capo c). Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata anche con il riferimento alla sentenza di questa Corte pronunciata all'esito del ricorso degli altri imputati, infatti, gli impiegati della banca sono stati privati della libertà per un tempo tale da configurare il reato di sequestro di persona. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro quattromila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consigli stens Marco -' .