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Ordinanza — n. 36589/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding victim credibility in theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36589/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Abdallah Ali inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and fraud. The defense argued the trial court failed to properly motivate its reliance on the victim's credibility regarding the stolen phone. The court rejected this, stating the lower court's reasoning was logically sound and sufficient to address the defense's criticisms.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the lack of motivation in a criminal judgment is inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and adequately addresses the defense's arguments regarding witness credibility.

Parole chiave

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lack of motivation criminal appeal victim credibility inadmissible appeal theft conviction procedural defect costs of appeal commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 628 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDALLAH ALI (CUI 03T43Z8) nato il 01/04/1991 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di GENOVA con sentenfa in data 18/9/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di GENOVA il 18/1/2019 nei confronti di ABDALLAH ALI' per i reati di cui agli artt. 628 e 582 e 585 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità fondata sulle dichiarazioni della persona offesa. 2. 1QricorsiNsn inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso la difesa rileva il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa in relazione alla sottrazione del telefono. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, con gli specifici riferimenti alle dichiarazioni rese dalla persona offesa (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Sotto altro profilo, d'altro canto, le censure, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consi Est9F‘