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Ordinanza — n. 36585/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36585/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36585/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 133 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa censura la sentenza impugnata rilevando che la corte territoriale avrebbe in concreto omesso di applicare i criteri previsti dagli artt. 133 e 133 bis cod. pen. per la determinazione della pena. La doglianza è generica. Nell'atto, infatti, il ricorrente, al di là dell'astratto riferimento alle norme, non si confronta con gli argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata che, d'altro canto, saldandosi con quella di primo grado, si è espressa evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di merito sui quali ha fondato la propria conclusione (cfr. pag. 3, punto 4.1. della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 581 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36585/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 23/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PADOVA il 12/12/2018 nei confronti di BOTTEGA SONNY per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa errore nella commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena sanzione penale sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 23/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PADOVA il 12/12/2018 nei confronti di BOTTEGA SONNY per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 581 c.p
c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTEGA SONNY nato a VERONA il 06/11/1989 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 23/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PADOVA il 12/12/2018 nei confronti di BOTTEGA SONNY per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 133 bis cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa censura la sentenza impugnata rilevando che la corte territoriale avrebbe in concreto omesso di applicare i criteri previsti dagli artt. 133 e 133 bis cod. pen. per la determinazione della pena. La doglianza è generica. Nell'atto, infatti, il ricorrente, al di là dell'astratto riferimento alle norme, non si confronta con gli argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata che, d'altro canto, saldandosi con quella di primo grado, si è espressa evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di merito sui quali ha fondato la propria conclusione (cfr. pag. 3, punto 4.1. della sentenza impugnata).

A fronte di tale genericità il ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consigli Estensor