Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of arguments in settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Edgar Ruben Sanchez inadmissible. The appellate court had previously reformulated the conviction based on a settlement agreement where parties waived specific appeal grounds. The court ruled that arguments not included in the settlement are procedurally barred, and the request for a specific sentencing provision was never part of the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Arguments waived in a settlement agreement under Art. 599 bis are procedurally precluded, rendering any subsequent appeal on those points inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JACOME SANCHEZ EDGAR RUBEN nato il 30/05/1990 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAetater avviso àlie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; 'N.NN
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 5/10/2020, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA il 3/7/2019, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di JACOME SANCHEZ EDGAR RUBEN per il reato di cui agli artt. 628 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 131 bis cod. pen..
2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294).
Nel caso di specie, poi, la richiesta di pronuncia ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., peraltro non consentita in quanto i limiti edittali del reato contestato non lo consentono, non era stata neanche oggetto dei motivi di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/20 Il Consiglie nsore Marco onaco r, _ 1, p () t I I\ i A •7.• Il PreÉiiiènte 2021