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Ordinanza — n. 36580/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding timeliness of complaint and evidence distortion in fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36580/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Luigi Antonio Viscusi inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud. The defense argued that the complaint was filed too late and that the victim's statements were distorted, but the court found these claims infondate. The appellate court correctly identified the actual timeline of the victim's awareness and rejected the argument that the resignation letter date invalidated the complaint's timeliness.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the defense reiterates groundless complaints regarding the timeliness of the complaint or the distortion of evidence without providing new elements that challenge the factual basis established by the court of first instance.

Parole chiave

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timeliness of complaint fraud conviction distortion of evidence inadmissible appeal procedural timeliness truffa in materia di prestazioni licenziamento immediato per truffa indagine internazionale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 640 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSO con sentenza in data 14/1/2021 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di CAMPOBASSO il 1/3/2019 nei confronti di VISCUSI LUIGI ANTONIO per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCUSI LUIGI ANTONIO nato a SAN SEVERO il 21/04/1964 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSO con sentenza in data 14/1/2021 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di CAMPOBASSO il 1/3/2019 nei confronti di VISCUSI LUIGI ANTONIO per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla tardività della querela e con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa che sarebbero anche state travisate.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestività della querela e con riferimento al travisamento delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Le doglianze, reiterative di quanto già dedotto nei motivi di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha dato conto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e, facendo riferimento alla successione degli accordi intercorsi, ha evidenziato come questi dimostrassero sia l'esistenza del dolo iniziale e concomitante tipico del reato di truffa, sia la tempestività della querela.

Come indicato nella sentenza impugnata, infatti, la data cui fare riferimento non è quella del 4 marzo, indicata dalla difesa, quanto le successive date del 28 marzo 2015, ovvero del 7 aprile 2015 o, anche oltre, fino al colloquio intercorso con il dipendente della Investment Diamant Centre, momento finale nel quale la persona offesa di sicuro acquisì piena contezza di quanto accaduto. In ordine alla ritenuta responsabilità, e anche quanto alla tempestività o meno della querela, d'altro canto, non sussiste il rilevato travisamento della prova.

La circostanza che la lettera di dimissioni sia stata presentata due o tre giorni prima della telefonata, infatti, oltre a essere del tutto irrilevante, non è stata considerata dalla Corte territoriale che, correttamente, ha valorizzato la circostanza che il Viscuso non lavorava comunque più per la Investment Diamant Centre da "sette, otto mesi". Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Cons