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Ordinanza — n. 36579/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against burglary conviction regarding tool classification and evidentiary sufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36579/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Satori Delon and Satori Alan inadmissible, upholding their conviction for burglary. The defense argued that seized items lacked the necessary utility for breaking and entering, but the appellate court correctly assessed the tools' characteristics and the significance of hidden transmitters. The court rejected the arguments as a manifestly unfounded attempt to reconstruct facts using criteria different from those applied by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on alleged violations of law or defects in reasoning are inadmissible when the lower court's motivation is logically sound, adequately addresses the defense's criticisms, and does not permit a reconstruction of facts based on different evaluative criteria.

Parole chiave

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burglary conviction inadmissible appeal defect in reasoning evidentiary sufficiency burden of proof criminal procedure tool classification violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 707 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di FIRENZE con sentenza in data 14/1/2021 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA il 23/10/2018 nei confronti di SATORI DELON e SATORI ALAN per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SATORI DELON nato a LUCCA il 20/08/1974 SATORI ALAN nato a LUCCA il 23/08/1993 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di FIRENZE con sentenza in data 14/1/2021 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA il 23/10/2018 nei confronti di SATORI DELON e SATORI ALAN per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato quanto alla riferibilità di quanto rinvenuto alla categoria degli arnesi da scasso.

2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Nel comune e unico motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato in quanto gli oggetti rinvenuti non avrebbero avuto alcuna attitudine allo scasso. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico alle caratteristiche degli oggetti sequestrati (un coltello, un cacciavite e un oggetto multiuso con varie punte), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa ed a poco o nulla rileva la presenza delle ricetrasmittenti, comunque coerentemente ritenute significative della destinazione allo scasso degli altri oggetti rinvenuti.

Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consigli E