Italian Court dismisses criminal appeals as untimely filed beyond the statutory fifteen-day limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible due to procedural timeliness violations. The defendants argued for a violation of law regarding liability, but the appeals were submitted on September 9, 2021, exceeding the fifteen-day deadline established by Article 544 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the claims and ordered the defendants to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544 co. 1 cod. proc. pen.; Art. 585 co. 1 lett. a e co. 2 lett. b cod. proc. pen.: Appeals against criminal judgments must be filed within fifteen days of publication; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible regardless of the merits of the claimed violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AURINO SALVATORE nato a NAPOLI il 14/12/1975 BARONE ANTONIO nato a NAPOLI il 10/03/1970 avverso la sentenza del 26/06/2020 del TRIBUNALE di NOLA4a.t-e-av.v.i.se-alig-faert i ; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di NOLA con sentenza in data 26/6/2020 ha condannato AURINO SALVATORE e BARONE ANTONIO per il reato di cui all'art. 712 cod. pen. alla pena di 400,00 euro di multa.
1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità 2. I ricorsi sono inammissibili perché proposti tardivamente. La sentenza impugnata è stata emessa e pubblicata mediante lettura in udienza in data 26 giugno 2021 e il ricorso è stato proposto dagli imputati in data 9 settembre 2021, quindi oltre il termine di quindici giorni decorrente, nel caso previsto dall'art. 544 co.1 cod. proc. pen., dalla data della pronuncia (art.585, comma 1 lett. a e comma 2 lett. b). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Co