Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding evidence renewal and recidiva findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sebastiano Bandolo inadmissible, rejecting claims of insufficient reasoning on evidence renewal and recidiva. The defense argued the appellate court erred in denying a new investigation and failed to explicitly exclude recidiva, yet the court found these complaints manifestly unfounded. The appellate court adequately addressed both issues by integrating first-instance reasoning and citing specific criminal lifestyle precedents, rendering the appeal's lack of motivation argument invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on alleged lack of motivation regarding the discretionary refusal of evidence renewal or the implicit finding of recidiva is inadmissible if the appellate court's reasoning sufficiently integrates the first-instance judgment and addresses the substantive grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANDOLO SEBASTIANO nato a PALERMO il 10/01/1973 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 8/9/2020, in parziale riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI 1'8/2/2019 ha escluso la l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di BANDOLO SEBASTIANO per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; -vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale disponendo una perizia al fine di accertare la falsità dei buoni pasto. La doglianza è manifestamente infondata La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione.
A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate (come nel caso di specie con il riferimento alla verifica informatica) le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez.
U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, MOTTA PELLI SRL, Rv. 27511401). 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha adeguatamente risposto all'analoga censura che era oggetto dell'atto di appello e, con il riferimento ai numerosi precedenti penali specifici e sintomatici di uno stile di vita improntato alla consumazione di reati contro il patrimonio, ha esposto le ragioni sulle quali ha fondato il giudizio sulla personalità dell'imputato e conseguentemente la propria conclusione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen