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Ordinanza — n. 36569/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic complaints lacking specific factual criticism of the appellate court's sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36569/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Vella inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued that the Palermo Court of Appeal violated specific criminal code articles regarding sentencing criteria and proportionality. The court rejected these claims as generic because the appellant failed to provide specific factual criticism against the detailed reasoning of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the complaints are generic and lack a specific critique of the factual and legal elements of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints specific criticism sentencing review criminal procedure revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.
A fronte di tale genericità il ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett.
Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 131 bis cod. pen.
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 8/6/2020, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. dal TRIBUNALE di AGRIGENTO il 30/10/2018 ha condannato VELLA SALVATORE per il reato di cui all'art.
Art. 132 cod. pen.
pen.; -violazione dell'art. 132 cod. pen.; -violazione dell'art.
Art. 62 bis cod. pen.
pen.; -violazione dell'art. 62 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 8/6/2020, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 635 cod. pen
dal TRIBUNALE di AGRIGENTO il 30/10/2018 ha condannato VELLA SALVATORE per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.
art. 132 cod. pen
pen.; -violazione dell'art. 132 cod. pen.; -violazione dell'art.
art. 62 bis cod. pen
pen.; -violazione dell'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLA SALVATORE nato a RAFFADALI il 06/12/1960 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 8/6/2020, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. dal TRIBUNALE di AGRIGENTO il 30/10/2018 ha condannato VELLA SALVATORE per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi:-violazione dell'art. 131 bis cod. pen.; -violazione dell'art. 132 cod. pen.; -violazione dell'art. 62 bis cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nei motivi di ricorso la difesa censura la sentenza impugnata rilevando che la Corte territoriale sarebbe addivenuta alla riforma della sentenza di assoluzione di primo grado pretermettendo i criteri previsti dall'art. 131 bis cod. pen., la pena sarebbe stata quantificata senza fare corretta applicazione dell'art. 132 cod. pen. e, infine, violando l'art. 62 bis cod. pen. Le doglianze sono generiche. Nell'atto, infatti, il ricorrente, al di là dell'astratto riferimento alle norme, non si confronta con gli argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata che, d'altro canto, si era espressa in termini articolati evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di merito sui quali aveva fondato la riforma della pronuncia di primo grado e per i quali, facendo riferimento alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, aveva quantificato la pena, anche escludendo le attenuanti generiche.

A fronte di tale genericità il ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e ancorate a precisi dati fattuali, si palesano immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consiglie ensore Marco M onaco \ «.-6 Il Pre nte ‘t-' 2/ SYt i ) 27-1 Sergi Paola tiSTK