Italian court dismisses appeal against fraud conviction due to lack of new evidence and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Berisa Baskim inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud. The defense argued that the trial court erred in attributing criminal conduct to the defendant despite his claimed blindness, but the court found this argument repetitive and unsupported by new evidence. The appellate court correctly relied on the defendant's own admissions regarding the cash payments, rejecting the request for a factual reconstruction based on different evidentiary standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the defense reiterates arguments already presented in the second instance without introducing new evidence or demonstrating a violation of law, as the court of appeal is bound by the evidence already evaluated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISA BASKIM nato il 26/09/1985 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TRENTO con sentenza in data 25/9/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TRENTO il 12/12/2018 nei confronti di BERISA BASKIM per i reati di cui agli artt. 640-640 bis e 56 e 640-640 bis cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità in quanto la Corte territoriale, preso finalmente atto della cecità dell'imputato, avrebbe dovuto escludere che sussistesse la prova della riferibilità della condotta all'imputato. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alle stesse dichiarazioni rese dall'imputato che ha confermato di essersi occupato personalmente della vicenda e in particolare il pagamento in contanti oggetto della truffa (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.
Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18