Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36567/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for money laundering, rejecting claims of legal violation and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36567/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Lucie Eva Bance inadmissible, upholding the lower court's conviction for money laundering. The defense argued for a legal violation regarding the attribution of guilt and the denial of a specific mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the territorial court had adequately addressed the evidence and that the alleged error did not justify a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on alleged violations of law or defects in reasoning are inadmissible if the lower court's decision is logically sound and supported by the evidence, without requiring a complete reconstruction of facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
money laundering conviction appeal inadmissibility defect in reasoning mitigating circumstances Italian Penal Code procedural dismissal legal violation claim abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Art. 55, comma 9 D.L. 231/2007, ora 493 ter cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
artt. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PERUGIA con sentenza in data 18/2/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di TERNI il 6/6/2018 nei confronti di BANSE LUCIE EVA PRESCILLA per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANSE LUCIE EVA PRESCILLA nato il 11/03/1985 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PERUGIA con sentenza in data 18/2/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di TERNI il 6/6/2018 nei confronti di BANSE LUCIE EVA PRESCILLA per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9 D.L. 231/2007, ora 493 ter cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione; -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione con riferimento alla ritenuta identificazione della ricorrente quale autore del reato. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). A fronte di quanto coerentemente evidenziato dalla Corte territoriale in ordine agli elementi QUA*. posti a fondamento della identificazione della ricorrente, avvenuta sulla basevcorrispondenza tra gli indumenti indossati dall'autrice dei reati e quelli rinvenuti, del riconoscimento effettuato dagli operanti e dalla cugina di una delle persone offese e dalla circostanza che l'autore del reato aveva usato l'autovettura intestata all'imputata, ogni ulteriore censura risulta pertanto del tutto inconferente.2.2.

Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, evidenziando che la ricettazione di una carta di credito e di una carta bancomat determina un danno che non può qualificarsi di lieve entità e dando atto dell'ammontare del prelievo per 2.000,00 euro complessivi, ha adeguatamente e correttamente motivato sul punto e, in assenza di palesi illogicità, la conclusione non è sindacabile in queéti/sta sede.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Consiglie Estensortr' Marco •naco Il Presi ente Serg Pa