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Ordinanza — n. 36310/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36310/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36310/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNI MAURO nato a CANOSA DI PUGLIA il 28/07/1982 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdate-av4s-p-a-11-e p a rt i; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 15/01/2021, dichiarava l'inammissibilità dell'appello (perché tardivo) e confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VASTO, in data 11/04/2018, nei confronti di BRUNI MAURO in relazione al reato di cui agli artt. 5 e 10, d.lgs. n. 74 del 2000 Ricorre BRUNI MAURO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36310/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né la "vera di firma" sana l'inammissibilità non avendo il difensore fatto espressamente proprio l'atto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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requisito della firma autografa ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere atto privo di sottoscrizione legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNI MAURO nato a CANOSA DI PUGLIA il 28/07/1982 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdate-av4s-p-a-11-e p a rt i; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 15/01/2021, dichiarava l'inammissibilità dell'appello (perché tardivo) e confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VASTO, in data 11/04/2018, nei confronti di BRUNI MAURO in relazione al reato di cui agli artt. 5 e 10, d.lgs. n. 74 del 2000 Ricorre BRUNI MAURO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Né la "vera di firma" sana l'inammissibilità non avendo il difensore fatto espressamente proprio l'atto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere Estensore C O Il Presidente VITO DI NICOLA D