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Ordinanza — n. 36307/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36307/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36307/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMINARA SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 30/11/1987 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 28 novembre 2020 la Corte d'appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il Tribunale di Caltanissetta, il giorno 14 giungo 2018, aveva condannato Seminara Salvatore alla pena di mesi 6, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzate; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando la sentenza impugnata in quanto asseritamente assunta sulla scorta di un quadro probatorio viziato; che con il secondo motivo eccepiva la violazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. alla luce della particolare tenuità del fatto contestato.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36307/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen. alla luce della particolare tenuità del fatto contestato.

Parole chiave

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sanzioni penali semiprigionia remissione della pena recidiva nell'infrazione alleggerimento della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto ripetitivo di soli argomenti di merito esclusi dal sindacato di questa Corte di legittimità; che il secondo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMINARA SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 30/11/1987 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 28 novembre 2020 la Corte d'appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il Tribunale di Caltanissetta, il giorno 14 giungo 2018, aveva condannato Seminara Salvatore alla pena di mesi 6, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzate; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando la sentenza impugnata in quanto asseritamente assunta sulla scorta di un quadro probatorio viziato; che con il secondo motivo eccepiva la violazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. alla luce della particolare tenuità del fatto contestato.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto ripetitivo di soli argomenti di merito esclusi dal sindacato di questa Corte di legittimità; che il secondo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen. era in ogni caso esclusa dalla natura seriale e ripetuta della condotta posta in essere, circostanze di per se idonee a non permettere alla Corte territoriale di prenderne in considerazione la applicazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il il res42021 Il Consigliere estensore il