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Ordinanza — n. 36305/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for tax evasion citing lack of specific intent and inadmissible evidence arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36305/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Romano inadmissible regarding his tax evasion conviction. The appellant argued for specific intent and a mitigating circumstance, but the court found his factual claims based on unattached process acts were insufficient to challenge the appellate court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62, n. 4 CP: The Court of Cassation cannot examine new evidence or facts not included in the devolutum unless the appellate court explicitly relied on unexamined proof to address the appeal's arguments.

Parole chiave

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tax evasion specific intent inadmissible appeal devolutum limit court costs elusione fiscale frode fiscale in materia doganale inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 62, n. 4 CP
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico di evasione e alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
d.lgs. n. 74 del 2000
2, d.lgs. n. 74 del 2000.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi
Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano
243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv.
Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi
257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIS FRANCESCO ROMANO nato a PALOSCO il 21/04/1965 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 21/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 13/12/2019, nei confronti di PARIS FRANCESCO ROMANO in relazione al reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico di evasione e alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, CP. Il ricorso è inammissibile.

L'assenza del dolo specifico è dedotta mediante il richiamo ad atti del processo specificamente indicati ma non allegati al ricorso. Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). La Corte di appello non ha utilizzato prove diverse da quelle indicate dal primo giudice (il ricorrente del resto non lo deduce), con la conseguenza che le deduzioni difensive sono inammissibilmente fattuali ed inidonee a compulsare l'esame delle prove asseritamente omesse. L'evasione di imposta, nella misura di 27.000,00 euro, non può in alcun modo qualificare il danno come di speciale tenuità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere Es