Ordinanza — n. 36299/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONI IVO nato a ORUNE il 15/11/1951 avverso la sentenza del 05/11/2019 del TRIBUNALE di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di NUORO, con sentenza in data 05/11/2019, dichiarava CARBONI IVO colpevole del reato di cui all'art. 92, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, e lo condannava alla pena di 4000,00 euro di ammenda. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto appello invocando l'assoluzione o comunque il proscioglimento per prescrizione del reato. Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., CPP), gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, u.c., CPP. Il ricorso (così qualificato l'appello) è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 36299/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 92, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, e lo condannava alla pena di 4000,00 euro di ammenda. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto appello invocando l'assoluzione o comunque il proscioglimento per prescrizione del reato. Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., CPP), gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, u.c., CPP. Il ricorso (così qualificato l'appello) è inammissibile.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONI IVO nato a ORUNE il 15/11/1951 avverso la sentenza del 05/11/2019 del TRIBUNALE di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di NUORO, con sentenza in data 05/11/2019, dichiarava CARBONI IVO colpevole del reato di cui all'art. 92, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, e lo condannava alla pena di 4000,00 euro di ammenda. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto appello invocando l'assoluzione o comunque il proscioglimento per prescrizione del reato. Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., CPP), gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, u.c., CPP. Il ricorso (così qualificato l'appello) è inammissibile.
La deduzione difensiva della inapplicabilità al caso di specie della fattispecie incriminatrice, sul rilievo che di trattava dell'utilizzo di un impianto preesistente e non nuovo, presuppone la possibilità, per la Corte di cassazione, di accedere agli atti del processo e di leggerne il contenuto. E. necessario ricordare che la Corte di cassazione è giudice del provvedimento, non della decisione, rilevando in sede di legittimità come il giudice ha deciso, non come avrebbe potuto decidere. Sicché il malgoverno della norma sostanziale non può basarsi su una diversa ricostruzione dei fatti così come risultano dal testo del provvedimento impugnato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO Il Presidente VITO DI NICOLA ) o s r A Gt- CE).,‘ E1AA