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Ordinanza — n. 36291/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36291/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36291/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO BOSCO CONCETTA nato a VOGHERA il 04/02/1968 DI GESU GILDA nato a PALERMO il 23/06/1945 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 16/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 07/01/2019, nei confronti di LO BOSCO CONCETTA e DI GESU GILDA, in relazione al reato, contestato in concorso, di cui agli artt. 81, cpv., CP, 44, lett. c), 93, 94 e 95, DPR n. 380 del 2001. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo il travisamento delle prove documentali prodotte a sostegno della eccepita prescrizione dei reati. Il motivo è inammissibile. I documenti dei quali i ricorrenti lamentano il travisamento non risultano essere stati prodotti né in primo grado, né in appello (la sentenza impugnata, del resto, non ne dà conto).

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36291/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). Ne consegue che le deduzioni difensive sono inammissibilmente fattuali ed impediscono la valida costituzione del rapporto di impugnazione. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova insufficiente dell'aggravamento clinico allegazioni insufficientemente motivate mancata prova di parzialità pregiudizio dimostrabile grave deficienza del procedimento all'estero censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO BOSCO CONCETTA nato a VOGHERA il 04/02/1968 DI GESU GILDA nato a PALERMO il 23/06/1945 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 16/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 07/01/2019, nei confronti di LO BOSCO CONCETTA e DI GESU GILDA, in relazione al reato, contestato in concorso, di cui agli artt. 81, cpv., CP, 44, lett. c), 93, 94 e 95, DPR n. 380 del 2001. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo il travisamento delle prove documentali prodotte a sostegno della eccepita prescrizione dei reati. Il motivo è inammissibile. I documenti dei quali i ricorrenti lamentano il travisamento non risultano essere stati prodotti né in primo grado, né in appello (la sentenza impugnata, del resto, non ne dà conto).

Il ricorso non indica l'udienza nel corso della quale sono stati prodotti, tantomeno specifica, trattandosi di doppia conforme, se il travisamento era stato dedotto in sede di impugnazione della sentenza di primo grado. Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). Ne consegue che le deduzioni difensive sono inammissibilmente fattuali ed impediscono la valida costituzione del rapporto di impugnazione. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente