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Ordinanza — n. 36287/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding prescription and sentencing reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36287/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Cavaliere Giuseppe against the Salerno Court of Appeal's decision inadmissible. The appellant argued for a sentence reduction based on prescription and the non-application of Article 131 bis of the Penal Code, but the lower court had already sentenced him below the statutory minimum. The court rejected these claims as manifestly unfounded, citing the existence of multiple prior convictions as a bar to applying the relevant legal provision.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court has already imposed a sentence below the statutory minimum or when prior convictions preclude the application of specific mitigating provisions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded arguments prescription of crime Article 131 bis Penal Code multiple prior convictions sentence below statutory minimum procedural costs award pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis c.p.
74 del 2000; che anche il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha motivato, con argomenti esenti da vizi logici o giuridici circa l'impossibilità di applicare l'art. 131 bis cod.
D.Lgs. n. 74 del 2000
2 del D.Lgs. n. 74 del 2000; che anche il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha motivato, con argomenti esenti da vizi logici o giuridici circa l'impossibilità di applicare l'art.
art. 131 bis cod. pen
74 del 2000; che anche il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha motivato, con argomenti esenti da vizi logici o giuridici circa l'impossibilità di applicare l'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE GIUSEPPE nato a TORRE ORSAIA il 10/07/1939 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 5 febbraio 2021 la Corte di appello di Salerno, riformava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Vallo della Lucania aveva condannato Cavaliere Giuseppe alla pena di mesi 6 di reclusione, dichiarando non doversi procedere quanto al reato ascritto limitatamente alla condotta commessa per l'anno d'imposta 2009 perché estinto per intervenuta prescrizione e confermando la pena inflitta perché già limitata al minimo edittale, che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non si era provveduto ad una diminuzione della pena alla luce dell'intervenuta dichiarazione di prescrizione del reato contestato per l'anno d'imposta 2009; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell' invocato art. 131 bis cod. pen;

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ampiamente motivato le ragioni che hanno escluso l'invocata diminuzione della pena sulla scorta della circostanza che il primo Giudice già aveva irrogato la pena in misura inferiore al minimo edittale previsto attualmente per la condotta contestata attesa l'abrogazione del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000; che anche il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha motivato, con argomenti esenti da vizi logici o giuridici circa l'impossibilità di applicare l'art. 131 bis cod. pen. avendo riscontrato l'elemento ad esso ostativo della ricorrenza di plurimi precedenti gravanti sul prevenuto; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVIà Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d